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Corte d'Appello di Bologna > Contratti collettivi
Data: 21/07/2003
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 156/03
Parti: Massimo Nunziatini + 10 / Istituto di Vigilanza privata Il Rubicone
CONTRATTI COLLETTIVI - MODIFICA IN SENSO PEGGIORATIVO DA PARTE DEL CONTRATTO NAZIONALE RISPETTO AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE : LEGITTIMITA' - PRINCIPIO DI GERARCHIA: INSUSSISTENZA - CRITERIO DELLA SOPRAVVENUTA VOLONTA' DELLE PARTI.


Un gruppo di dipendenti di un istituto di vigilanza privato convenivano in giudizio avanti al Pretore di Forlì il proprio datore di lavoro per aver questi adottato un particolare sistema di orario (5+1) nei servizi di zona stradale con turno notturno, di piantonamento antirapina e di scorta trasporto valori in contrasto con quanto previsto dal contratto integrativo provinciale del 1989. Il Tribunale (succeduto all'Ufficio del Pretore nel frattempo soppresso) respingeva la domanda sul presupposto che la contrattazione nazionale aveva consentito la contrattazione integrativa solo per determinate materie tra le quali non era ricompresa quella dell'orario di lavoro, disciplinata esclusivamente dall'art 38 e seguenti del CCNL. I lavoratori proponevano appello, ma la Corte respingeva a sua volta il ricorso sviluppando un'ampia dissertazione sulla materia. Dopo aver ricordato che, in tema di interpretazione anche dei contratti collettivi, l'elemento letterale rappresenta - ai sensi dell'art. 1362 c.c. - il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti (Cass. n. 6176/99; 763/99) e dopo aver dato atto che l'accordo provinciale del 1989, confermato dal successivo accordo provinciale del 1992 aveva regolamentato gli orari di lavoro introducendo, espressamente, una deroga all'applicazione dell'art. 43 del CCNL del 1991, evidenziava che, in seguito, era subentrato il CCNL del 1995 che modificava sia la disciplina della contrattazione collettiva (art. 8) sia quella dell'orario di lavoro settimanale (art. 38 e seguenti). In particolare la norma relativa alla "contrattazione integrativa locale e materie demandate" aveva stabilito che i contratti integrativi locali avrebbero potuto riguardare "esclusivamente" alcune materie, tra le quali non quella dell'orario di lavoro. In particolare l'art. 8 aveva previsto in modo espresso che la predetta contrattazione collettiva non avrebbe potuto avere per oggetto "materie già definite in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto introdotta o contenuta nei contratti collettivi locali" non avrebbe più avuto "efficacia giuridica alcuna" e non avrebbe impegnato "i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza". Secondo la Corte di Bologna dalla data di entrata in vigore del CCNL hanno cessato di avere efficacia le intese sull'orario di lavoro contenute nell'integrativo provinciale del 1989 perché, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, (Cass. 13916/01; 1369/01; 1576/00, e altre) alle parti sociale è consentito "in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., di modificare anche in senso peggiorativo le posizioni dei lavoratori già godute con i precedenti contratti collettivi venuti a scadenza e non rinnovati, fermi restando i diritti già acquisiti in virtù di prestazioni lavorative già eseguite al tempo della scadenza del contratto non rinnovato. Infatti le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano all'esterno come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale. Consegue che, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 1298/00; n. 11052/95)". Con riguardo, poi, allo specifico problema della successione di contratti collettivi di diverso livello, (nazionale, provinciale, aziendale) l'eventuale contrasto tra le relative previsioni non va risolto secondo i principi di gerarchie e specialità, proprio delle fonti legislative, "ma in base all'individuazione dell'effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale, fermo restando che un nuovo contratto collettivo (sia esso nazionale o aziendale) può anche modificare in pejus la disciplina collettiva precedente (di qualsiasi livello essa sia) con il solo limite del rispetto dell'esistenza di veri e propri diritti (e non di mere aspettative) definitivamente acquisiti dai lavoratori alla stregua della normativa poi superata da quella peggiorativa (v. Cass. n. 13300/01; 1576/00; 2955/97; 3092/96)". Nel caso concreto, poi, la Corte ha escluso la configurabilità di diritti quesiti, sussistendo invece la "presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (v., tra le tante, Cass. n. 1576/01)




Corte d'Appello di Bologna > Contratti collettivi
Data: 17/07/2003
Giudice: Di Stefano
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 127/02
Parti: Bathie N./ Zeit srl
PASSAGGIO AUTOMATICO DI CATEGORIA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - MANCATA ADESIONE DEL DATORE ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI FIRMATARIE - ADESIONE DI FATTO - RILEVANZA.


Un lavoratore metalmeccanico rivendicava l'applicazione del contratto collettivo - che stabilisce, per gli addetti alla produzione, un meccanismo di promozione automatica dalla prima alla seconda categoria dopo un periodo non superiore a quattro mesi - ottenendo un diniego dal suo datore di lavoro sul presupposto che egli non aveva aderito e non aderiva alle associazioni di categoria che avevano stipulato il contratto collettivo. Citato in giudizio avanti al Pretore di Rimini questi respingeva la domanda, per cui il dipendente ricorreva in appello. La Corte d'Appello di Bologna, invece, in base agli elementi raccolti con l'istruttoria di primo grado, perveniva ad opposte conclusioni. In particolare il consulente del lavoro, sentito come teste, aveva dichiarato che la società faceva riferimento al CCNL nei documenti di lavoro, quali richieste di nulla-osta, richieste di CFL, richieste di fiscalizzazione di oneri sociali ed una sindacalista aveva dichiarato di aver riscontrato l'applicazione del CCNL "in ogni sua parte". Del resto l'applicazione del contratto collettivo da parte della società era evincibile anche dagli elementi indicati nella busta paga prodotta in giudizio dal lavoratore. Dalla riscontrata adesione al CCNL la Corte ha quindi dedotto l'applicazione del meccanismo che prevede l'acquisizione del diritto all'inquadramento nella seconda categoria quattro mesi dopo l'assunzione




Corte d'Appello di Bologna > Contratti collettivi
Data: 29/03/2007
Giudice: Schiavone
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 318/06
Parti: GASTONE M. / INPS
DATORE DI LAVORO NON ADERENTE AD ASSOCIAZIONE DATORIALE STIPULANTE – RECEZIONE CCNL DI SETTORE – CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PREVEDENTE MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE – OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE: SUSSISTENZA


DATORE DI LAVORO NON ADERENTE AD ASSOCIAZIONE DATORIALE STIPULANTE – RECEZIONE CCNL DI SETTORE – CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PREVEDENTE MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE – OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE: SUSSISTENZA –

Tre lavoratrici già dipendenti della B.S. Fast Cargo S.p.a., nel dicembre 1998 incorporata per fusione nella SDA Express Courier S.p.a., chiedevano il pagamento delle differenze retributive scaturenti dall’applicazione del contratto provinciale, integrativo del CCNL del settore autotrasporto e spedizione merci, maturate nel periodo precedente alla fusione, e fino al gennaio 1998, momento dal quale era iniziata la spontanea corresponsione di tali emolumenti.

La domanda veniva svolta nei confronti della SDA Express Courier, alle dipendenze della quale i rapporti di lavoro delle tre lavoratrici erano proseguiti, dal momento della incorporazione della BS Fast Cargo, senza soluzione di continuità.

Invocavano a tal fine le lavoratrici gli effetti della ricezione formale della disciplina collettiva di settore, ad opera del rinvio a quest’ultima da parte del datore di lavoro non iscritto a nessuna delle associazioni datoriali stipulanti, rinvio a volte generico e a volte specifico contenuto nelle lettere di assunzione e in altre comunicazioni di rilievo per la soluzione della concreta fattispecie dedotta.

Il Tribunale di Bologna, in primo grado, in accoglimento della tesi datoriale respingeva le domande sul presupposto che il rinvio dovesse intendersi quale rinvio materiale e non formale, e cioè effettuato con riferimento ad un contratto determinato, anziché alla complessiva disciplina collettiva di settore, vigente e/o da stipularsi, ed ai soli fini della determinazione dei minimi retributivi.

La SDA si difendeva in appello replicando le medesime argomentazioni svolte nel primo grado del giudizio, secondo le quali la spontanea corresponsione degli emolumenti richiesti sarebbe avvenuta dopo l’incorporazione della BS Fast Cargo ad opera della SDA, per il fatto che solo quest’ultima sarebbe stata iscritta ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro dedotti.

In sede di appello le lavoratrici articolavano le proprie argomentazioni difensive sul presupposto di due elementi concorrenti, entrambi ritenuti decisivi ai fini del decidere, e cioè: 1) che l’inizio della spontanea corresponsione delle differenze retributive reclamate risalirebbe al gennaio 1998, e dunque che tale comportamento sarebbe stato riferibile alla stessa BS Fast Cargo, incorporata per fusione nella SDA solo dal successivo dicembre 1998; 2) che nella lettera di comunicazione ai dipendenti dell’imminente assorbimento societario, allegata agli atti, la stessa BS Fast Cargo garantiva che la società assorbente avrebbe continuato ad applicare la contrattazione collettiva di settore, sia nazionale che integrativa, a livello territoriale.

La Corte, dopo aver ribadito la distinzione tra ricezione formale e materiale della contrattazione collettiva, nei termini sopra richiamati, ed aver individuato solo nella seconda fattispecie quella originante il vincolo, per il datore di lavoro non associato, di dare applicazione all’intera contrattazione collettiva di settore, anche in ogni sua articolazione decentrata, ravvisa nel caso in esame – in cui il rinvio alla disciplina collettiva è esplicito, anziché desumersi per comportamenti concludenti - una ipotesi in cui l’obbligo, a carico del datore di lavoro, è più cogente che nel caso del rinvio implicito, nel quale “molto più problematica (è) l’applicazione delle altre parti della contrattazione collettiva, diverse da quelle che hanno trovato concreta applicazione”.

Risolutivi, ai fini della decisione della controversia, vengono ritenuti i due elementi di fatto indicati dalle appellanti, di cui sopra si è dato conto, anche in quanto in alcun modo contrastati e/o smentiti dalla società appellata. La conferma, ricavata dalla CTU contabile disposta in sede di appello, del fatto che gli emolumenti oggetto di causa avessero iniziato ad essere spontaneamente corrisposti a partire dal mese di gennaio 1998, e quindi da parte della stessa B.S. Fast Cargo, autorizza, secondo la Corte, a ritenere che, rispetto alla stessa contrattazione decentrata vi fosse stata adesione implicita per fatti concludenti da parte dell’allora datore di lavoro, pur se non iscritto a nessuna delle associazioni stipulanti. Ciò - unitamente al fatto che alcuna spiegazione fosse stata fornita nel merito della comunicazione trasmessa dalla B.S. Fast Cargo ai dipendenti, nell’imminenza del loro passaggio alle dipendenze della SDA, quanto alla perdurante applicazione del CCNL e della contrattazione decentrata - porta a concludere, secondo la Corte d’Appello di Bologna, che tale applicazione traesse il suo fondamento nella recezione costante, anche in virtù di espresso rinvio, del contratto collettivo nazionale, e nel rinvio da parte di quest’ultimo alla contrattazione decentrata, così che in alcun modo avrebbe potuto giustificarsi la corresponsione degli emolumenti richiesti per un periodo temporalmente limitato, legittimando le creditrici a pretenderne il pagamento per l’intero periodo lavorato alle dipendenze della B.S. Fast cargo.